




Dal 2008 non è più dovuto il pagamento dell'ICI per:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato, di proprietà dell'Istituto Autonomo Case popolari (IACP);
- abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
- unità immobiliare del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune ove è ubicata la casa coniugale. L'esclusione dall'ICI non opera per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9.
- pertinenze, che costituiscono parti integranti dell'abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorché distintamente iscritte in catasto, sino ad un massimo complessivo di tre unità, non locate, e purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole e continuativo a servizio dell'abitazione principale direttamente dal soggetto passivo d'imposta, per le fattispecie elencate ai punti da 1) a 6).