




Si applica l'aliquota agevolata del 2 per mille a:
- Immobili classificati nelle categorie catastali da A1 ad A8 e relative pertinenze (categoria catastale C2, C6 e C7), locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali ai sensi dell'Accordo locale per la città di San Donato Milanese ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 N.431.
Si applica l'aliquota agevolata del 4,5 per mille a:
- unità immobiliare di categoria A1, A8 o A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
- Immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/8 e relative pertinenze (cat. Catastale C/2, C/6, C/7), nei quali sono in corso lavori di ristrutturazione in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, limitatamente al periodo compreso tra le date di inizio e fine lavori.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. n. 449/97, viene fissata al 4,5 per mille, l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio lavori.
- Immobili di proprietà di residenti il cui nucleo familiare non usufruisce dell'aliquota per abitazione principale, classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7 e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7), concessi in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado (residenti). L'agevolazione è concessa per massimo n. 1 unità.
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà da cittadini iscritti nelle liste AIRE, a condizione che non risulti locata. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). In questo caso spetta anche la detrazione nella misura annua di Euro 104,00.
Si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille a:
- Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati i cui requisiti oggettivi, ovvero per i quali i requisiti soggettivi dei possessori, non risultano compresi tra quelli sopra specificati.
Si applica l'aliquota maggiorata del 9 per mille a:
- Immobili classificati nelle categorie catastali da A1 ad A8 e relative pertinenze (C2, C6 e C7), per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni.