




La dichiarazione ICI non va presentata nei casi di compravendita di immobili e nei casi di successione ereditaria.
La dichiarazione continua ad essere presentata nei seguenti casi:
- in caso di riduzione dell'imposta (denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili o per qualsiasi variazione dell'abitazione principale);
- in caso di atti non soggetti a pubblicità immobiliare attraverso il modello unico informatico;
- nei casi in cui l'immobile è oggetto di locazione finanziaria;
- nei casi in cui l'immobile è un'area fabbricabile;
- nei casi in cui l'immobile è un terreno agricolo;
- nei casi di demolizione di fabbricato;
- nei casi di assegnazione al socio della cooperativa edilizia;
- nei casi in cui l'immobile è stato concesso in locazione dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- nei casi in cui l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- nei casi in cui l'immobile ha perso le caratteristiche della ruralità;
- nei casi in cui c'è un incremento del valore degli immobili a scrittura contabile;
- nei casi di presentazione del modello DOC-FA agli uffici catastali;
- nei casi di riunione di usufrutto, estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
- nei casi in cui le parti comuni dell'edificio sono accatastate in via autonoma;
- nei casi di multiproprietà;
- nei casi di fusione, incorporazione o scissione societaria;
- nei casi di acquisto o cessazione di un diritto reale per effetto di legge;
- nei casi di vendita tramite asta giudiziaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa.
La dichiarazione deve essere consegnata al Comune o spedita con raccomandata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.