Presenza di amianto negli edifici

L’amianto è un minerale che per le sue caratteristiche di refrattarietà al fuoco, resistenza al calore e basso costo è stato ampiamente utilizzato fino agli anni ’80. Visto il rischio derivante dalla matrice sgretolata o sfilacciata, i cittadini devono attivarsi per verificare se sono presenti manufatti contenenti amianto negli edifici e nel caso provvedere ad una comunicazione.

La normativa Nazionale (Legge 27 marzo 1992, n. 257 e Decreto Ministeriale 6 settembre 1994) e Regionale (Legge Regionale 29 settembre 2003 , n. 17 e Delibera Giunta Regionale 22 dicembre 2005 n. 8/1526) prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, il proprietario dell'immobile deve comunicare alla ATS di riferimento i dati relativi alla presenza di amianto, compilando il Modulo NA/1. Inoltre, deve attuare un programma di manutenzione e controllo che implica una serie di adempimenti.

Per segnalare la presenza di amianto:

La mancata comunicazione alla ATS della presenza di materiali contenenti amianto da parte dei proprietari di immobili è sanzionata ai sensi di legge.

Bonifiche

A seguito trasferimento di funzioni di cui alla Legge Regionale 10 ottobre 2023 , n. 3, il Comune è individuato come Ente titolare dei procedimenti di bonifica, non di interesse nazionale o regionale, di cui al Titolo V parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . 

Tali bonifiche si riferiscono esclusivamente alle problematiche di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee e non ad altri temi ambientali o igienico-sanitari quali ad esempio i manufatti in amianto. Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, utilizzando i moduli di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 2838 del 27 giugno 2006.

Il procedimento istruttorio si svolge secondo la procedura ordinaria (ex art. 242 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) o secondo le procedure semplificate (ex artt. 242bis e 249, ibid.), laddove ne ricorrono le condizioni.

Per i punti vendita carburanti si applicano le specifiche procedure di cui al Decreto Ministeriale 12 febbraio 2015, n. 31.

Con Delibera della Giunta regionale 2669 del 1° luglio 2024, pubblicata sul Burl 27 serie ordinaria del 4 luglio scorso, sono state approvate le modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale dei siti contaminati Agisco-PSC gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia.

Il portale è collegato alla banca dati anagrafe e gestione integrata dei siti contaminati (Agisco) ed è lo strumento regionale per la gestione delle informazioni e dei dati tecnici e amministrativi relativi ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati previsti dalla parte quarta, titolo V del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da parte dei soggetti obbligati/interessati e degli Enti a vario titolo coinvolti nei procedimenti di bonifica.

L’utilizzo del portale è rivolto a diversi soggetti, quali il soggetto obbligato/interessato dalla contaminazione (soggetto privato o pubblico) nonché un professionista dallo stesso delegato, l’autorità competente (Comune/Regione/Ministero) per il procedimento, le Province/Città Metropolitane, Arpa Lombardia e Ats (per la gestione di dati e le valutazioni di profilo sanitario).

I procedimenti avviati dopo il 1° luglio 2024, data di entrata in funzione di PSC, sono gestiti, dai soggetti pubblici e privati coinvolti, attraverso il portale Agisco-PSC.

Il nuovo portale Agisco-PSC costituisce lo strumento informatico per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei procedimenti di bonifica, prevista ai sensi della legge regionale 3/2023, agevolando inoltre le azioni di pianificazione regionale, l’individuazione dei «siti orfani» e delle priorità di intervento, anche ai fini della programmazione economico finanziaria regionale.

Moduli e normativa